Archivi per la categoria ‘cessione del quinto’

Aggiornamento Mappa Categorie Aziende

martedì, 19 gennaio 2010


Gentili Lettrici e Lettori,

è stata aggiornata la mappa delle categorie merceologiche, utilissima per sapere come calcolare il massimo finanziabile mediante il rapporto TFR/montante in un prestito mediante Cessione del Quinto dello Stipendio.


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Lo Staff di Gruppomoney.it

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Prestiti con Cessione del 5° Dipendenti Compagnie Assicurazioni

venerdì, 4 dicembre 2009

Spesso si pensa che per un dipendente di Assicurazione sia difficile ottenere una Cessione del Quinto dello Stipendio.

Questo è stato vero in passato quando la Cessione del Quinto ai dipendenti delle Aziende Private non era ancora stato regolato da una apposita Legge e quindi l’accettazione della richiesta era lasciata alla discrezionalità del Datore di Lavoro.

Da alcuni anni, in realtà, l’utilizzo di questa forma di Prestito si è diffusa anche tra i dipendenti delle Compagnie Assicurative che possono così beneficiare dei vantaggi propri della Cessione del Quinto (o della Delega di Pagamento) quali la lunga dilazione, la firma singola e l’assenza di controlli sulla solvibilità dei richiedenti.

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, l’ammontare massimo erogabile ad un dipendente di azienda privata (con la parziale eccezione dei neoassunti) è legato al TFR lordo accantonato dal Dipendente e a un Coefficiente Assicurativo che viene assegnato all’Azienda Datrice di Lavoro. Maggiori sono le garanzie di solidità che l’Azienda offre (numero di Dipendenti, numero di anni di attività, risultati di bilancio, grado di indebitamento ecc.) maggiore sarà il coefficiente.

La formula utilizzata è:

TFR lordo x coefficiente = montante massimo (capitale + interessi) del prestito.

Facendo un esempio: se un Dipendente ha maturato 10.000€ di liquidazione e la sua Azienda ha coefficiente 4 allora potrà richiedere un prestito massimo di 40.000€ di montante.

Pubblichiamo qui la lista dei coefficienti attualmente assegnati alle principali Compagnie di Assicurazione italiane. Ciascun dipendente potrà così stimare il prestito massimo che potrà richiedere a GruppoMoney.it.

http://prestiti-personali.gruppomoney.it/blog/prestiti-con-cessione-del-quinto-coefficiente-assicurativo-compagnie-assicurazioni/

Se la vostra azienda non è inclusa nell’elenco potrete richiederne il censimento indicandoci il Nome dell’Azienda, la Partita IVA o il Codice Fiscale (rilevabili dal CUD o dalle buste paga) e il numero stimato di dipendenti. Provvederemo immediatamente a inserirla nell’elenco.

L’indirizzo e-mail a cui inviare la richiesta è il sottostante:

Cessione del quinto aziende alimentari

Marco Benetti

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Prestiti Cessione del Quinto Aziende Settore Alimentari

martedì, 10 novembre 2009

Gentili Lettrici e Lettori,

come molti sanno la cifra massima erogabile a un Dipendente di Azienda Privata dipende da diversi fattori; uno dei più importanti è la valutazione che le Compagnie di Assicurazione assegnano al Datore di Lavoro.

Questo parametro è rappresentato dal Coefficiente Assicurativo: un numero a cui si può moltiplicare il proprio TFR lordo maturato per ottenere così il montante massimo finanziabile.

Per fare un esempio: se il Coefficiente Assicurativo dell’azienda è 3 e il dipendente ha maturato 10.000€ di TFR, allora potrà chiedere un finanziamento massimo con Montante fino a 30.000€. Ricordo che per Montante si intende il Finanziamento erogato al cliente a cui si sommano gli interessi e le spese.

Naturalmente occorrerà anche tenere conto del fatto che la rata massima non deve superare il 20% dello stipendio netto e che la durata massima è limitata a 10 anni.

Pubblichiamo il Coefficiente Assicurativo delle principali Aziende Alimentari Italiane. Conoscendo questo dato il dipendente potrà così stimare la cifra massima che potrà ottenere chiedendo una Cessione del Quinto a GruppoMoney.it.

Leggi l’elenco delle Principali Aziende Alimentari Italiane e il loro coefficente assicurativo

Se la vostra azienda non è inclusa nell’elenco potrete richiederne il censimento indicandoci il Nome dell’Azienda, la Partita IVA o il Codice Fiscale (rilevabili dal CUD o dalle buste paga) e il numero stimato di dipendenti. Provvederemo immediatamente a inserirla nell’elenco.

L’indirizzo e-mail a cui inviare la richiesta è il sottostante:

Cessione del quinto aziende alimentari

Marco Benetti


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L’Arbitro Bancario Finanziario

mercoledì, 21 ottobre 2009

Gentili Lettrici e Lettori,

un’importante novità si affaccia sul mondo dei prestiti personali e delle cessioni del quinto: l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Si tratta di un sistema “stragiudiziale” (vedi oltre) per la risoluzione delle controversie tra utenti del sistema bancario/finanziario e banche/società finanziarie.

Se una persona, per esempio, ritiene di aver subito un torto da parte di una banca o società finanziaria e non riesce ad ottenere soddisfazione con i normali reclami allora può rivolgersi all’ABF per ottenere giustizia.

Il ricorso a tale istituto è estremamente economico (costa infatti 20 € al massimo) e promettono sia veloce.

Stragiudiziale. Cosa significa?

Si tratta di un sistema di risoluzione delle controversie che sta prendendo piede, da qualche tempo, in Italia. Funziona così: la persona che ritiene di essere stata danneggiata, invece di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria, affida la decisione ad un Ente indipendente che si prende la briga di decidere chi ha torto e chi ha ragione.

Il ricorso al sistema stragiudiziale permette di evitare l’avvio di una vera e propria causa con i conseguenti costi e lunghissimi tempi di giudizio.

E’ evidente che il sistema può applicarsi solo per controversie relativamente semplici (che però, nel nostro settore, sono la quasi totalità).

Ma chi è l’ABF?

L’Arbitro Bancario Finanziario è nominato e opera con mezzi della Banca d’Italia che, vi ricordo, è la massima autorità italiana che vigila sul sistema bancario.

La sua costituzione è stata prevista nel TUB (di cui sopra).
Le Banche e gli Intermediari Finanziari sono obbligati ad aderire a tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

Quali controversie possono essere arbitrate dall’ABF?

Le regole sono le seguenti:

- Le controversie devono essere relative a  importi inferiore i 100.000€

- Devono essere eventi accaduti non prima del 1/1/2007

- L’Ente con cui di ha la controversia deve essere un Intermediario Finanziario di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB), cioè deve essere una Banca o una Società Finanziaria.

Non si possono quindi redimere controversie con Mediatori Creditizi o con Agenti in Attività Finanziaria.

Per dirvela in termini ancora più semplici, non potete ricorrere contro la persona o la società che vi ha proposto la cessione del quinto ma solo con la Società Finanziaria o Banca a cui è intestato il contratto di cessione del quinto;
dovete dimostrare di aver già avanzato un normale reclamo da almeno 30gg e di non aver avuto risposta o soddisfazione. La logica è che dovete dimostrare aver già tentato di ottenere ragione con le procedure “normali”
dovete anche dimostrare che non sono passati più di 12 mesi dalla data del reclamo di cui sopra.

Come ci si rivolge all’ABF?

Ci si rivolge esclusivamente per iscritto. Dovete compilare un modulo e allegare idonea documentazione. Non si può parlare per telefono o andare di persona.

Quali poteri ha l’ABF?

Può sembrare paradossale ma l’ABF non ha alcun potere vincolante. Entrambe le parti possono decidere di non adempiere alla sua decisione e quindi di ricorrere alla Giustizia Ordinaria.

Il vero potere dell’ABF è la cosiddetta “Moral Suasion” cioè un’autorevolezza morale derivante dall’essere un Ente di Banca d’Italia che fa sì che ben difficilmente una società finanziaria si prenderà la libertà di non “obbedire” a una sua disposizione.

Inoltre la mancata ottemperanza comporterà l’iscrizione in un elenco pubblico di società inadempienti. Risulta chiaro che l’essere iscritti in tale elenco esporrà le società finanziarie ad una specie di “pubblica gogna” con conseguenti perdita di immagine e rischio di maggiori controlli sul loro operato da parte di Banca d’Italia.

Quanto costa ricorrere all’ABF?

Sembra incredibile ma la cifra è di soli 20€ che verranno anche restituiti se la decisione di ABF è favorevole all’utente!

Conclusioni

Beh, che dire? Mi sembra uno strumento davvero potente (almeno sulla carta – staremo a vedere) di tutela di una fascia “debole” della popolazione contro lo strapotere del sistema bancario. Uno strumento semplice, veloce ed assolutamente economico. Se funzionerà realmente diventerà uno spauracchio per le società finanziarie che dovranno rivedere le loro procedure per limitare al minimo i ricorsi. Insomma per me è stata una bella sorpresa.

Il sito dell’ABF (tra l’altro un esempio di chiarezza e semplicità) è questo:

http://www.arbitrobancariofinanziario.it

mentre qui:

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/rightbar/guida/Guida_sito_web-ottimizzato.pdf

potrete scaricare un documento PDF con tutte le istruzioni dettagliate.

Invito chiunque abbia già ricorso all’ABF a raccontarci la sua esperienza commentando questo post o scrivendo sul nostro Forum.

Marco Benetti

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Prestiti a dipendenti Ministero Affari Esteri

venerdì, 9 ottobre 2009

Ho aggiornato la pagina del sito dedicata ai prestiti ai dipendenti del Ministero Affari Esteri (MAE).

La novità più importante è che ora è possibile finanziare anche i contrattisti a tempo indeterminato alle dipendenze dirette delle Ambasciate o dei Consolati (contrattisti locali)

Le categorie finanziabili risultano quindi:

  • i dipendenti di ruolo del MAE (anche se in servizio all’estero);
  • i contrattisti a tempo indeterminato alle dipendenze del MAE e in servizio presso le Ambasciate e i Consolati;
  • i contrattisti locali a tempo indeterminato alle dipendenze dirette delle Ambasciate e dei Consolati.

Vi ricordo che il Ministero Affari Esteri non accetta i prestiti con Delega di Pagamento per cui la rata massima cedibile è limitata al 20% dello stipendio netto.

Chi volesse maggiori informazioni può chiamarmi al Numero Verde 800.19.44.44 oppure scrivermi su eliana.matania|chiocciola|gruppomoney.it

Eliana Matania

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Visite a domicilio? No, grazie!

giovedì, 24 settembre 2009

Vorrei attirare l’attenzione su un post a mio giudizio molto interessante comparso sul nostro forum.

Un nostro utente ha voluto raccontare la disavventura di sua madre, pensionata, che ha richiesto un preventivo ad una società finanziaria, ha ricevuta la visita (non richiesta) di un funzionario, ha dovuto firmare delle carte che non ha avuto il tempo di valutare con attenzione e alla fine si è trovata a dover accettare un prestito molto diverso da quello preventivato inizialmente.

Ho già avuto modo di mettere in guardia da queste visite a domicilio di funzionari di società finanziarie.

La visita a domicilio dovrebbe rappresentare un’agevolazione per il cliente ma viene molto spesso usata quale arma di pressione psicologica per indurre la persona a fare delle scelte affrettate e non ragionate. Quando va bene.

Leggetevi la disavventura di Antonio.

Marco Benetti

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Cessione del Quinto pensionati ENPALS, aggiornamento importante

mercoledì, 23 settembre 2009

Gentili Lettrici e Lettori,

a seguito di una telefonata intercorsa con l’ENPALS abbiamo scoperto che la Quota Cedibile viene rilasciata non prima che sia trascorso almeno  un mese dal momento della richiesta.

Ci hanno però ancitipato che presto l’Ente adotterà un sistema di convenzoni con le Finanziarie che permetterà una gestione più rapida delle pratiche di Cessione del Quinto dei Pensionati Enpals.

A presto quindi per nuovi aggiornamenti, visitate spesso questo Blog.

Corrado Rebagliati

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Sospesi i prestiti a Apprendisti – contratto Apprendistato.

giovedì, 3 settembre 2009

Gentili Lettrici e Lettori,

ci spiace informare che  Gruppomoney.it è costretto a sospendere i prestiti con cessione del quinto a chi possiede un contratto di apprendistato, in seguito all’appllicazione del nuovo regolamento ISVAP.

Terremo comunque aggiornati tutti i nostri lettori non appena verremo a conoscenza di novità.

Lo Staff di Gruppomoney.it – Prestiti Personali

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Cessione del Quinto a Bancari

venerdì, 28 agosto 2009

E’ opinione abbastanza diffusa che i Dipendenti di Banca non possano ottenere la Cessione del Quinto.

In effetti le Compagnie di Assicurazione che devono coprire il rischio impiego hanno, per lungo tempo, rifiutato di garantire le pratiche di Dipendenti Bancari.

Il motivo, ovviamente, non è legato all’affidabilità del Datore di Lavoro ma ad alcuni problemi legali riscontrati in passato e legati alla “messa a disposizione” del TFR dei dipendenti in caso di dimissioni.

Da qualche tempo alcune Compagnie di Assicurazione hanno mutato atteggiamento verso queste pratiche e accettano di buon grado di coprire il rischio delle pratiche di Cessione del Quinto e Delega di Pagamento dei Dipendenti di Banca.

Faccio una premessa “tecnica” indispensabile: l’ammontare massimo erogabile ad un qualsiasi dipendente di azienda privata (con la parziale eccezione dei neoassunti) è legato al TFR lordo accantonato dal Dipendente e a un coefficiente, assegnato dalla Compagnia di Assicurazione, che dipende dal grado di rischio che la compagnia stessa accetta di assumersi per i Dipendenti di ogni Azienda. Maggiori sono le garanzie di solidità che l’Azienda offre (numero di Dipendenti, numero di anni di attività, risultati di bilancio, grado di indebitamento ecc.) maggiore sarà il coefficiente.

La formula che viene utilizzata è: TFR lordo X coefficiente = montante massimo (capitale + interessi) del prestito.
Facendo un esempio: se un Dipendente ha maturato 10.000€ di liquidazione e la sua Azienda ha coefficente 4 allora potrà richiedere un prestito massimo di 40.000€ di montante.

Ho deciso di pubblicare la lista dei coefficienti attualmente assegnati dalle compagnie di assicurazione con cui lavoriamo alle principali banche italiane. Ciascun dipendente potrà così stimare il prestito massimo che potrà richiedere.

VAI ALLA LISTA DEI COEFFICIENTI PER UN PRESTITO CON CESSIONE DEL QUINTO A DIPENDENTI BANCARI

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ANCORA SULLE CESSIONI DEL QUINTO DIPENDENTI PICCOLE AZIENDE

mercoledì, 24 giugno 2009

Volevo aggiornarvi sulla situazione per la cessione del quinto agli assunti in società con meno di 16 dipendenti e per coloro che prestano servizio presso ditte individuali.

Da alcuni giorni L’ISVAP (l’Ente che ha funzioni di controllo nel settore delle assicurazioni) ha, di fatto, rivoluzionato i “criteri assuntivi” inerenti alla cessione del quinto.

In sostanza, ci troviamo a “stravolgere” tutto ciò che precedentemente era stato detto sul Blog sui requisiti minimi richiesti per accedere alla cessione del quinto per i dipendenti di piccole aziende.

Ad oggi ci troviamo a non poter più finanziare i dipendenti di ditte individuali ed a richiedere ai lavoratori di  società di persone ( SNC SAS ) e società di capitale ( SRL SPA ) con meno di 16 dipendenti, un’anzianità minima di almeno 4 anni. Ci dispiace dovervi imporre queste ulteriori limitazioni ma siamo costretti ad adeguarci a quanto imposto dalle compagnie assicurative.

Possiamo dire che siamo entrati in periodo piuttosto difficile per i prestiti con cessione del quinto ai dipendenti privati, ma siamo comunque ottimisti e aspettiamo per il futuro un “addolcimento”  sui requisiti richiesti da parte delle compagnie assicurative.

Federico Evangelista

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