Gentili Lettrici e Lettori,
un’importante novità si affaccia sul mondo dei prestiti personali e delle cessioni del quinto: l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Si tratta di un sistema “stragiudiziale” (vedi oltre) per la risoluzione delle controversie tra utenti del sistema bancario/finanziario e banche/società finanziarie.
Se una persona, per esempio, ritiene di aver subito un torto da parte di una banca o società finanziaria e non riesce ad ottenere soddisfazione con i normali reclami allora può rivolgersi all’ABF per ottenere giustizia.
Il ricorso a tale istituto è estremamente economico (costa infatti 20 € al massimo) e promettono sia veloce.
Stragiudiziale. Cosa significa?
Si tratta di un sistema di risoluzione delle controversie che sta prendendo piede, da qualche tempo, in Italia. Funziona così: la persona che ritiene di essere stata danneggiata, invece di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria, affida la decisione ad un Ente indipendente che si prende la briga di decidere chi ha torto e chi ha ragione.
Il ricorso al sistema stragiudiziale permette di evitare l’avvio di una vera e propria causa con i conseguenti costi e lunghissimi tempi di giudizio.
E’ evidente che il sistema può applicarsi solo per controversie relativamente semplici (che però, nel nostro settore, sono la quasi totalità).
Ma chi è l’ABF?
L’Arbitro Bancario Finanziario è nominato e opera con mezzi della Banca d’Italia che, vi ricordo, è la massima autorità italiana che vigila sul sistema bancario.
La sua costituzione è stata prevista nel TUB (di cui sopra).
Le Banche e gli Intermediari Finanziari sono obbligati ad aderire a tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
Quali controversie possono essere arbitrate dall’ABF?
Le regole sono le seguenti:
- Le controversie devono essere relative a importi inferiore i 100.000€
- Devono essere eventi accaduti non prima del 1/1/2007
- L’Ente con cui di ha la controversia deve essere un Intermediario Finanziario di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB), cioè deve essere una Banca o una Società Finanziaria.
Non si possono quindi redimere controversie con Mediatori Creditizi o con Agenti in Attività Finanziaria.
Per dirvela in termini ancora più semplici, non potete ricorrere contro la persona o la società che vi ha proposto la cessione del quinto ma solo con la Società Finanziaria o Banca a cui è intestato il contratto di cessione del quinto;
dovete dimostrare di aver già avanzato un normale reclamo da almeno 30gg e di non aver avuto risposta o soddisfazione. La logica è che dovete dimostrare aver già tentato di ottenere ragione con le procedure “normali”
dovete anche dimostrare che non sono passati più di 12 mesi dalla data del reclamo di cui sopra.
Come ci si rivolge all’ABF?
Ci si rivolge esclusivamente per iscritto. Dovete compilare un modulo e allegare idonea documentazione. Non si può parlare per telefono o andare di persona.
Quali poteri ha l’ABF?
Può sembrare paradossale ma l’ABF non ha alcun potere vincolante. Entrambe le parti possono decidere di non adempiere alla sua decisione e quindi di ricorrere alla Giustizia Ordinaria.
Il vero potere dell’ABF è la cosiddetta “Moral Suasion” cioè un’autorevolezza morale derivante dall’essere un Ente di Banca d’Italia che fa sì che ben difficilmente una società finanziaria si prenderà la libertà di non “obbedire” a una sua disposizione.
Inoltre la mancata ottemperanza comporterà l’iscrizione in un elenco pubblico di società inadempienti. Risulta chiaro che l’essere iscritti in tale elenco esporrà le società finanziarie ad una specie di “pubblica gogna” con conseguenti perdita di immagine e rischio di maggiori controlli sul loro operato da parte di Banca d’Italia.
Quanto costa ricorrere all’ABF?
Sembra incredibile ma la cifra è di soli 20€ che verranno anche restituiti se la decisione di ABF è favorevole all’utente!
Conclusioni
Beh, che dire? Mi sembra uno strumento davvero potente (almeno sulla carta – staremo a vedere) di tutela di una fascia “debole” della popolazione contro lo strapotere del sistema bancario. Uno strumento semplice, veloce ed assolutamente economico. Se funzionerà realmente diventerà uno spauracchio per le società finanziarie che dovranno rivedere le loro procedure per limitare al minimo i ricorsi. Insomma per me è stata una bella sorpresa.
Il sito dell’ABF (tra l’altro un esempio di chiarezza e semplicità) è questo:
http://www.arbitrobancariofinanziario.it
mentre qui:
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/rightbar/guida/Guida_sito_web-ottimizzato.pdf
potrete scaricare un documento PDF con tutte le istruzioni dettagliate.
Invito chiunque abbia già ricorso all’ABF a raccontarci la sua esperienza commentando questo post o scrivendo sul nostro Forum.
Marco Benetti