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Il consolidamento debiti

martedì, 21 agosto 2007

Una delle richieste più frequenti che riceviamo ultimamente è quella di “trasformare tutte le rate in una sola” ossia di consolidare i debiti. Il tipico caso in cui l’operazione è necessaria e consigliabile è quando il debitore ha in corso molti finanziamenti con scadenza residua modesta. E’ il caso del sovraindebitamento da credito al consumo di cui ho già parlato precedentemente e da cui non mi stanco di mettere in guardia.

Consolidare un debito di questo tipo significa trasformare un debito a breve termine ma con somma delle rate elevata in uno a lungo termine con rata ridotta. Questo permette alle famiglie di tirare il fiato e di riequilibrare il bilancio familiare.

Per importi fino a 25/30.000€ la Cessione del Quinto risponde molto bene a tale esigenza perchè permette di ottenere un prestito dilazionato fino a 10 anni senza che vengano richieste garanzie aggiuntive e senza che vengano valutate la situazione debitoria e la solvibilità del richiedente.

Oltre tali importi bisogna ricorrere al Mutuo Ipotecario che permette una dilazione molto lunga e a tassi davvero convenienti. In tal caso però è necessario:

- disporre di un immobile ad uso abitazione da ipotecare (solitamente viene richiesto dalla Banca quello di residenza);

- essere finanziariamente affidabili. Quindi niente protesti, pignoramenti, insoluti;

- disporre di un reddito familiare dimostrabile e sufficiente a pagare comodamente la rata.

Nel calcolo dell’ammontare da richiedere va considerato il fatto che l’estinzione anticipata di un prestito comporta un abbuono in conto interessi. Se non si dispone del piano di ammortamento il calcolo può risultare piuttosto difficile; a questo scopo GruppoMoney.it offre un servizio gratuito disponibile qui. Occorre conoscere l’ammontare delle rate mensili, il numero di mesi mancanti alla scadenza e i TAN% dei prestiti da estinguere. In breve tempo vi verrà inviata via e-mail una stima piuttosto precisa. Gratuitamente, s’intende.
Marco Benetti  Marco Benetti

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Finalmente la Cessione del Quinto anche ai Neoassunti

lunedì, 11 giugno 2007

Come molti ormai sanno, di solito l’ammontare massimo erogabile a un dipendente di azienda privata è legato al TFR accantonato. Il prestito richiedibile deve quindi rientrare entro un determinato rapporto con il TFR.

Questo, di fatto, ha reso finora impossibile finanziare i Neoassunti che, pur avendo un posto di lavoro stabile, non dispongono di un TFR sufficiente a ottenere il prestito.
Ora, finalmente, ci è possibile proporre loro una cessione del quinto di ammontare lordo massimo di 12.000€ che in termini netti permette di ottenere una cifra di circa 8.500/9.000€.

I requisiti minimi richiesti sono i seguenti:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • anzianità minima richiesta: 5/6 mesi;
  • azienda di almeno 16 dipendenti.


Come sempre non vengono richieste garanzie o firme aggiuntive e come al solito è possibile finanziare anche chi ha avuto ritardi di pagamento o risulta protestato.

Per ottenere un preventivo sicuro io consiglio, come al solito, di farsi prima compilare il Certificato di Stipendio dall’ufficio personale. Lo potrete scaricare qui.

Marco Benetti

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Cambiare lavoro? Si può!

lunedì, 26 marzo 2007

Mi viene posta frequentemente questa domanda: ho una cessione del quinto in corso e mi è stata offerta la possibilità di cambiare lavoro. Posso farlo? E cosa succede?

E’ evidente che il fatto di avere una cessione del quinto non può costituire un limite alle possibilità di migliorare la propria condizione lavorativa. E’ però necessario essere informati sulle conseguenze.

Tutti sanno che un contratto di cessione del quinto vincola il TFR maturato e maturando a garanzia del prestito contratto. Le dimissioni di un dipendente di azienda privata comporteranno quindi che la liquidazione accantonata venga versata, in maniera automatica, alla Banca erogante fino a concorrenza del debito residuo.

Se la cifra non fosse sufficiente alla completa estinzione del debito (è un caso molto frequente: vedi qui) allora un funzionario della Banca prenderà contatto con il lavoratore e concorderà con lui il rientro della somma residua. Solitamente ci si accorda per proseguire il rimborso del prestito sulla nuova busta paga con rata invariata e con una durata che tenga conto della parte di debito estinta.

E’ importante sapere che tutto ciò non costituisce un “sinistro” per la Banca per cui non comporta alcuna segnalazione alle Banche Dati sui rischi finanziari. E’ comunque corretto e opportuno segnalare per tempo alla Banca o al Mediatore Creditizio la propria intenzione al fine di evitare ritardi o disguidi.

Vi sono due importanti eccezioni a quanto detto sopra:

1. i dipendenti pubblici e statali. Il loro TFR viene gestito dall’INPDAP e non viene vincolato a garanzia del prestito. In caso di dimissioni la Banca non ha la possibilità di agire direttamente sulla liquidazione che verrà quindi versata al lavoratore;
2. i lavoratori privati che hanno scelto di aderire a un Fondo di Previdenza Integrativa e che hanno quindi il TFR accantonato tutto o in parte presso tale fondo. In questo caso il cambio di azienda non comporta il diritto ad avere liquidato il TFR che continua quindi a rimanere accantonato presso il Fondo. In questo caso il rimborso del prestito continuerà inalterato nella rata e nella durata sulla nuova busta paga.

Marco Benetti

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