Un aspetto della cessione del quinto che viene molto spesso trascurato è il conteggio di estinzione anticipata.
I clienti si informano, giustamente,sul tasso di interesse, sui tempi di erogazione e sull’iter della pratica ma dimenticano di chiederci “ma se io estinguo prima quanto devo pagare? Ci sono delle penalita?”
Eppure l’argomento è estremamente importante perchè statisticamente la cessione del quinto viene estinta anticipatamente in più del 60% dei casi.
Può accadere di estinguere anticipatamente perchè:
1) si dispone della liquidità necessaria;
2) si rinnova il prestito, quindi si richiede della liquidità aggiuntiva prima che il prestito si estinto (è il caso più frequente);
3) si va in pensione durante il periodo di ammortamento del prestito;
4) si cambia datore di lavoro (anche questo è un caso molto frequente).
Fino a pochi mesi fa (luglio 2010) i contratti di cessione prevedevano tutti delle clausole estremamente penalizzanti per il cliente nel caso di estinzione anticipata. Una grossa fetta del business delle società eroganti era legata proprio a questo aspetto.
Da luglio le cose sono cambiate perchè Banca d’Italia ha finalmente imposto dei nuovi modelli di contratto e ha raccomandato di limitare fortemente le spese per il cliente nel caso il debito venga rimborsato anticipatamente.
Rimangono però delle importanti differenze tra Banca e Banca ed è per questo che ho deciso di pubblicare una nuova pagina del sito che descrive in dettaglio i nuovi conteggi di estinzione anticipata.
Invito tutti a leggerla con attenzione e – al momento di scegliere fra differenti preventivi – di tenere in debita considerazione anche questo aspetto.
CONTRATTO ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITO CESSIONE DEL QUINTO
Grazie per l’attenzione e buona lettura
Marco Benetti
Abbiamo ricevuto una
 Corrado Rebagliati
 Eliana Matania

